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Conversione e Riconoscimento di Patente Estera I cittadini con patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente purché non siano residenti in Italia da più di un anno. Dopo un anno di residenza · per le patenti rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione Europea è possibile richiedere la conversione in patente italiana; · per le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è possibile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità. La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera. Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera. La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità (dati aggiornati al 31 Maggio 2004): CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI I CITTADINI Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Libano, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Romania, San Marino, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia. CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI Canada (personale diplomatico e consolare) Cile (personale diplomatico e loro familiari) Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari) Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari) Richiesta Conversione Dove Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Oppure tramite la ns. Agenzia 3S
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